ART. 14
         (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  21,  comma 1,  del decreto, le parole: "i piccoli
imprenditori  di  cui  all'articolo  2083  del codice civile e i soci
delle   societa'   semplici   operanti  nel  settore  agricolo"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci
delle  societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani
e i piccoli commercianti".