ART. 147
         (Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo  306  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di  attrezzature  di  lavoro  messe  a  disposizione  dei  lavoratori
anteriormente  al  6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori  limite  di  esposizione  tenuto conto del progresso tecnico e
delle  misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei
valori  limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore
il  6  luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del
rispetto  dei  valori  limite di esposizione di cui all'articolo 201,
ferme  restando  le condizioni di cui al precedente periodo, entra in
vigore  il  6  luglio  2014. Per il settore della navigazione aerea e
marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al
rumore  di  cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
";
   b) dopo  il  comma 4  e'  aggiunto  il  seguente comma: "4-bis. Le
ammende  previste  con riferimento alle contravvenzioni in materia di
igiene,  salute  e  sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza
di  legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata
in  vigore  del  presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei
prezzi   al   consumo   per   il   corrispondente   periodo,   previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore.".