ART. 148
                       (Clausola finanziaria)

  1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto
attraverso  una  diversa  allocazione  delle ordinarie risorse umane,
strumentali  ed  economiche,  allo  stato  in dotazione alle medesime
amministrazioni.