ART. 17
         (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   27  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito della
Commissione   di  cui  all'articolo  6,  anche  tenendo  conto  delle
indicazioni  provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori,  ivi  compreso  il settore della sanificazione del tessile e
dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione
di  un  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e dei lavoratori
autonomi,  con  riferimento  alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro,  fondato  sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza,  acquisite  anche attraverso percorsi formativi mirati, e
sulla  base  delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche'
sulla   applicazione   di   determinati   standard   contrattuali   e
organizzativi  nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti  e  alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi
del  titolo  VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. ";
   b) dopo   il   comma 1   e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Con
riferimento  all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e
diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente  della  Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
g),  di  uno  strumento  che  consenta  la  continua  verifica  della
idoneita'  delle  imprese  e  dei  lavoratori autonomi, in assenza di
violazioni  alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti,  tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro  e  i  provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento  opera  per  mezzo  della  attribuzione  alle imprese ed ai
lavoratori   autonomi  di  un  punteggio  iniziale  che  misuri  tale
idoneita',  soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni
in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro. L'azzeramento del
punteggio  per  la  ripetizione  di violazioni in materia di salute e
sicurezza  sul  lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa o per
il lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore edile.";
   c) al  comma 2,  le  parole:  "Il  possesso  dei  requisiti"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 1-bis, che potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso
ad  altri  settori  di  attivita'  individuati con uno o piu' accordi
interconfederali  stipulati  a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative,   il   possesso   dei   requisiti  "  e  la  parola:
"vincolante" e' sostituita dalla seguente: "preferenziale";
   d) dopo  il  comma 2  e' aggiunto il seguente: " 2-bis. Sono fatte
salve  le  disposizioni  in  materia  di  qualificazione previste dal
decreto   legislativo   12   aprile   2006,   n. 163,   e  successive
modificazioni.".