ART. 18
         (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   28  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1,  dopo le parole: "da altri Paesi" sono aggiunte le
seguenti:  "e  quelli  connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La valutazione
dello  stress  lavoro-correlato  di  cui al comma 1 e' effettuata nel
rispetto  delle  indicazioni  di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
m-quater),  e  il  relativo  obbligo decorre dalla elaborazione delle
predette   indicazioni   e   comunque,   anche  in  difetto  di  tale
elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. ";
   c) al  comma 2,  alinea, dopo le parole: "della valutazione," sono
inserite  le  seguenti:  "puo'  essere  tenuto,  nel  rispetto  delle
previsioni  di  cui  all'articolo 53, su supporto informatico e "; le
parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve
essere  munito  anche  tramite  le  procedure applicabili ai supporti
informatici  di  cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione  del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonche',  ai  soli  fini della prova della data, dalla sottoscrizione
del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione, del
rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza o del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente,
ove nominato,";
   d) al  comma 2,  lettera  a),  e'  aggiunto  in  fine  il seguente
periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa
al  datore  di  lavoro,  che  vi provvede con criteri di semplicita',
brevita'  e  comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita'   quale   strumento  operativo  di  pianificazione  degli
interventi aziendali e di prevenzione.";
   e) dopo  il  comma 3  e'  aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di
costituzione  di  nuova  impresa,  il  datore  di lavoro e' tenuto ad
effettuare  immediatamente  la  valutazione  dei rischi elaborando il
relativo  documento  entro  novanta giorni dalla data di inizio della
propria attivita'.".