ART. 22 (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unita' produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonche' di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unita' produttiva o a servizi esterni cosi' come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; "; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. ".