ART. 23
         (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   37  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 7,  le  parole:  "I  preposti"  sono sostituite dalle
seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono
soppresse;
   b) dopo  il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. La formazione
di  cui  al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi
paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o
presso   le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
lavoratori.";
   c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
  "12.  La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve  avvenire,  in  collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti  nel  settore  e nel territorio in cui si svolge l'attivita'
del  datore  di  lavoro,  durante  l'orario  di  lavoro  e  non  puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.";
   d) al  comma 14,  dopo  le parole: "successive modificazioni" sono
inserite  le  seguenti:  "  ,  se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".