ART. 24
         (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  38,  comma 1,  del decreto, dopo la lettera d) e'
aggiunta la seguente:
  "d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze
armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri, della Polizia di Stato e
della  Guardia  di  finanza,  svolgimento  di attivita' di medico nel
settore del lavoro per almeno quattro anni.".