ART. 25 (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 40 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.".