ART. 25
         (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  40  del  decreto  dopo  il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
  "2-bis.  Entro  il  31  dicembre 2009, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono definiti, secondo
criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
e  le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli  obblighi  di redazione e trasmissione relativi alle informazioni
di  cui  al  comma 1  decorrono  dalla  data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo.".