ART. 26 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "dalle direttive europee, nonche'" sono soppresse. 2. All'articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione.". 3. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. ". 4.All'articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) e' soppressa. 5. All'articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)". 6. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.". 7.All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.". 8. All'articolo 41 del decreto, il comma 8 e' abrogato. 9. All'articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ".