ART. 27 (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."; b) il comma 2 e' abrogato.