ART. 27
         (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   42  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla  legge  12  marzo  1999,  n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo  41,  comma 6,  attua  le  misure  indicate  dal  medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica   adibisce   il   lavoratore,  ove  possibile,  a  mansioni
equivalenti  o,  in  difetto,  a  mansioni  inferiori  garantendo  il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";
   b) il comma 2 e' abrogato.