ART. 28
         (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   43  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
  "e-bis)  garantisce  la presenza di mezzi di estinzione idonei alla
classe  di  incendio  ed  al livello di rischio presenti sul luogo di
lavoro,  tenendo  anche  conto  delle  particolari  condizioni in cui
possono  essere  usati.  L'obbligo  si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.";
   b) al  comma 3  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Con
riguardo  al  personale  della  Difesa la formazione specifica svolta
presso  gli  istituti  o  la  scuole  della stessa Amministrazione e'
abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.".