ART. 31 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: "preveda o costituisca" sono inserite le seguenti: ", come nel settore edile,". 2. All'articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva" sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in 8 ore"; b) le lettere b), c) e d) sono soppresse. 3. All'articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009"; b) dopo le parole: "modalita' di funzionamento, sono inserite le seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo"; c) dopo le parole: "di alimentazione" sono aggiunte le seguenti: "e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo". 4. All'articolo 52, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e' alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. ".