ART. 32
         (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 55 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 55
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

  1.  E'  punito  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
   a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
   b) che  non  provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione  e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
  2.  Nei  casi  previsti  al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione e' commessa:
   a) nelle  aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g);
   b) in  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono i
lavoratori  a  rischi  biologici  di  cui  all'articolo 268, comma 1,
lettere  c)  e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita'  di  manutenzione,  rimozione  smaltimento  e  bonifica  di
amianto;
   c) per  le  attivita'  disciplinate  dal  Titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
  3.  E'  punito  con  l'ammenda  da  2.000 a 4.000 euro il datore di
lavoro  che  adotta  il  documento  di  cui all'articolo 17, comma 1,
lettera  a),  in  assenza  degli  elementi  di  cui  all'articolo 28,
comma 2,   lettere  b),  c)  o  d),  o  senza  le  modalita'  di  cui
all'articolo 29, commi 2 e 3.
  4.  E'  punito  con  l'ammenda  da  1.000 a 2.000 euro il datore di
lavoro  che  adotta  il  documento  di  cui all'articolo 17, comma 1,
lettera  a),  in  assenza  degli  elementi  di  cui  all'articolo 28,
comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
  5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
   a) con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a
4.000  euro  per  la  violazione  degli articoli 3, comma 12-bis, 18,
comma 1,  lettera  o),  26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere
a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
  b)con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
  c)con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a
5.200  euro  per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c),
e),  f)  e  q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
   d) con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
6.000  euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a),
d)  e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena
si  applica  al  soggetto  che  viola  l'articolo 26, commi 3, quarto
periodo, o 3-ter.
   e) con  l'ammenda  da  2.000  a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35,
comma 4;
  f)con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
per  la  violazione  degli  articoli  29,  comma 4,  35, comma 2, 41,
comma 3;
   g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
per   la  violazione  dell'articolo  18,  comma 1,  lettere  r),  con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
   h) con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento  agli  infortuni  superiori ad un giorno, e dell'articolo
25,  comma 1,  lettera  e),  secondo  periodo,  e  dell'articolo  35,
comma 5;
   i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
   l) con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in
caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
  6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento   agli   infortuni   superiori  ai  tre  giorni,  esclude
l'applicazione    delle    sanzioni   conseguenti   alla   violazione
dell'articolo  53  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. ".