ART. 34 
         (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 
                        9 aprile 2008, n. 81) 
 
  1. L'articolo 57 del decreto e' sostituito dal seguente: 
                              "ART. 57 
(Sanzioni per  i  progettisti,  i  fabbricanti,  i  fornitori  e  gli
                            installatori) 
 
  1. I proggettisti che violano il  rispetto  dell'articolo  22  sono
puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000
euro. 
  2.  I  fabbricanti  e  i  fornitori   che   violano   il   disposto
dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei  mesi  o  con
l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro. 
  3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo  24  sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200
euro. ".