ART. 37
         (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 60 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 60
  (Sanzioni   per   i   componenti   dell'impresa  familiare  di  cui
   all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi,
   i  coltivatori  diretti  del fondo, i soci delle societa' semplici
   operanti   nel   settore  agricolo,  gli  artigiani  e  i  piccoli
   commercianti)

  1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
   a) con  l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
   b) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera
c).
  2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da  50  a  300  euro  per la violazione dell'articolo 20,
comma 3. ".