ART. 39
         (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   63  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il  comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al
comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli
ascensori  e  le  relative  pulsantiere,  le scale e gli accessi alle
medesime,  le  docce,  i  gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da
lavoratori disabili.";
   b) il comma 6 e' abrogato.