ART. 4
          (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   4   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "formativi  e di
orientamento",  le  parole:  "di  cui  all'articolo 18 della legge 24
giugno  1997,  n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali  promosse  al  fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio  e  lavoro  o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro" sono soppresse;
   b) al  comma 1 dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis)
i lavoratori in prova.";
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Il  numero  degli  operai impiegati a tempo determinato, anche
stagionali,  nel  settore  agricolo si computa per frazioni di unita'
lavorative  anno  (ULA)  come  individuate sulla base della normativa
comunitaria..".