ART. 41
         (Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 68 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 68
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
   a) con  l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
   b) con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi
1 e 2;
   c) con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
  2.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato  IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9,  1.  10,  1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con
la  pena  prevista  dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e'
tenuto  a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati."".