ART. 43
         (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  70  del  decreto  il  comma 4  e'  sostituito dal
seguente:
  "4.  Qualora  gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni  ispettive  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro,
constatino  che  un'attrezzatura  di lavoro, messa a disposizione dei
lavoratori  dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio
conformemente   alla  legislazione  nazionale  di  recepimento  delle
direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle  indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio
riconducibile  al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali
di  sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari
di  cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale
di  sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso  le  procedure  previste  dagli  articoli  20  e  21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
   a) dall'organo  di  vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo
la  situazione  di  rischio,  nei  confronti  del  datore  di  lavoro
utilizzatore   dell'esemplare   di  attrezzatura,  mediante  apposita
prescrizione  a  rimuovere  tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in
ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro
ove non sia stata accertata una contravvenzione;
   b) dall'organo    di    vigilanza    territorialmente   competente
rispettivamente,  nei  confronti  del fabbricante ovvero dei soggetti
della   catena   della   distribuzione,   qualora,  alla  conclusione
dell'accertamento  tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la
sorveglianza    del    mercato,    risulti    la    non   conformita'
dell'attrezzatura  ad  uno  o  piu' requisiti essenziali di sicurezza
previsti  dalle  disposizioni  legislative  e regolamentari di cui al
comma 1 dell'articolo 70. ".