ART. 44
         (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   71  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) al  comma 5,  dopo  le  parole:  "condizioni di sicurezza" sono
inserite  le  seguenti:  "in  rapporto  alle  previsioni del comma 1,
ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), ";
   b) al  comma 7,  lettera  a),  le  parole:  "formazione adeguata e
specifica"  sono sostituite dalle seguenti: "informazione, formazione
ed addestramento adeguati".
   c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) nell'alinea, dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le
seguenti:  ",  secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero,
in  assenza  di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone
prassi o da linee guida,";
  2) i numeri: "1) e 2)" sono sostituiti dalle lettere: "a) e b)";
  3)  alla lettera b), cosi' come sostituita dal precedente numero 2,
ai  numeri  1)  e  2), le parole: "a controlli" sono sostituite dalle
seguenti: "ad interventi di controllo";
  4)  alla  lettera c) le parole: "i controlli" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli interventi di controllo";
   d) al  comma 11,  dopo  le  parole:  "verifiche  periodiche"  sono
inserite  le  seguenti:  "volte  a  valutarne  l'effettivo  stato  di
conservazione  e  di  efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: "La prima di tali verifiche e'
effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni
dalla  richiesta,  decorso  inutilmente  il quale il datore di lavoro
puo' avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati
con  le  modalita'  di  cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate  dai  soggetti  di  cui  al  precedente  periodo,  che  vi
provvedono  nel  termine  di  trenta  giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente  il  quale il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati, con le modalita' di cui al comma 13. ";
   e) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali", cosi' come modificate dall'articolo 1,
comma 1,  sono  inserite  le seguenti: ", di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico";
   f) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello
sviluppo  economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico".