ART. 49 (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:"1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:"; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il datore di lavoro prende, altresi', le misure necessarie affinche' le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.".