ART. 51
         (Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   82  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1,  alinea, le parole:"secondo la migliore scienza ed
esperienza, nonche'" sono sostituite dalla seguente: "o";
   b) al  comma 1,  lettera  a),  le  parole: "di buona tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "tecniche";
   c) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per
sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in
tensione  sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro
come   idonei   per  tale  attivita'  secondo  le  indicazioni  della
pertinente normativa tecnica;";
   d) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per
sistemi di II e III categoria purche':
  1)  i  lavori  su  parti  in  tensione  siano effettuati da aziende
autorizzate,  con  specifico  provvedimento del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
  2)  l'esecuzione  di  lavori  su  parti  in tensione sia affidata a
lavoratori  abilitati  dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.".