ART. 51 (Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole:"secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche'" sono sostituite dalla seguente: "o"; b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche"; c) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;"; d) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purche': 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.".