ART. 55
         (Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 86 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 86
                       (Verifiche e controlli)

  1.  Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   22   ottobre  2001,  n. 462,  in  materia  di  verifiche
periodiche,  il  datore  di  lavoro  provvede  affinche' gli impianti
elettrici   e   gli   impianti   di   protezione  dai  fulmini  siano
periodicamente  sottoposti  a  controllo secondo le indicazioni delle
norme  di  buona  tecnica  e  la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  2.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
adottato  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite  le  modalita'  ed  i  criteri  per  l'effettuazione  delle
verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
  3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto
a disposizione dell'autorita' di vigilanza.".