ART. 57 (Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attivita' di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.".