ART. 57
         (Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono
aggiunte   le   seguenti:  "g-bis)  ai  lavori  relativi  a  impianti
elettrici,   reti   informatiche,   gas,   acqua,  condizionamento  e
riscaldamento  che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di  cui  all'allegato  X;  g-ter),  alle  attivita' di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o
di ingegneria civile di cui all'allegato X.".