ART. 59
         (Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.All'articolo   90   del   decreto   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il committente o il
responsabile  dei  lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si
attiene  ai  principi  e  alle  misure  generali  di  tutela  di  cui
all'articolo   15,   in  particolare:  a)  al  momento  delle  scelte
architettoniche,  tecniche  ed organizzative, onde pianificare i vari
lavori  o  fasi  di  lavoro  che  si  svolgeranno  simultaneamente  o
successivamente;   b)  all'atto  della  previsione  della  durata  di
realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.";
   b) dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i lavori
pubblici  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma 1 avviene nel
rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista.";
   c) al  comma 2  la  parola: "valuta" e' sostituita dalle seguenti:
"prende in considerazione";
   d) al  comma 3,  dopo  le  parole:  "piu'  imprese" e' inserita la
seguente: "esecutrici";
   e) al  comma 4  le  parole:  "  Nel  caso  di cui al comma 3" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Nei  cantieri  in  cui  e' prevista la
presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea";
   f) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica" sono inserite
le seguenti: "alle imprese affidatarie, ";
   g) al  comma 9,  alinea,  dopo  le parole: "un'unica impresa" sono
inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";
   h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: "dell'impresa
affidataria   "   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  imprese
affidatarie ";
   i) al  comma 9,  lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi
di  cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la
cui  entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non  comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le
parole:  "da  parte  delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei
lavoratori autonomi";
   l) al  comma 9,  lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi
di  cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la
cui  entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non  comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le
parole:  "documento  unico di regolarita' contributiva" sono inserite
le  seguenti:  ",  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, " ;
   m) al  comma 9  la  lettera  c)  e' sostituita dalla seguente: "c)
trasmette   all'amministrazione  concedente,  prima  dell'inizio  dei
lavori  oggetto  del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attivita',  copia  della notifica preliminare di cui all'articolo 99,
il  documento  unico  di regolarita' contributiva delle imprese e dei
lavoratori  autonomi,  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 16-
bis,   comma 10,   del   decreto-legge   29  novembre  2008,  n. 185,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una  dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica  della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b). ";
   n) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista" sono inserite le
seguenti:  "oppure  in  assenza  del  documento  unico di regolarita'
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".