ART. 6
          (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) la   lettera   a)   e'   sostituita   dalla  seguente:  "a)  un
rappresentante  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali che la presiede;";
   b) la   lettera   b)   e'   sostituita   dalla  seguente:  "b)  un
rappresentante   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita';".
  2.  All'articolo  6,  comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono
aggiunte, infine, le seguenti:
  "m-bis)  elaborare  criteri  di  qualificazione  della  figura  del
formatore  per  la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto
delle peculiarita' dei settori di riferimento;
  m-ter)  elaborare  le procedure standardizzate per la redazione del
documento  di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
anche  previa  individuazione  di tipologie di attivita' per le quali
l'obbligo   in  parola  non  operi  in  quanto  l'interferenza  delle
lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
  m-quater)  elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato.".