ART. 62
         (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   93  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso;
   b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono
inserite le seguenti: "dei lavori" dopo le parole: "non esonera" sono
inserite  le  seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a),
b),  c)  e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d)
ed e) ".