ART. 64
         (Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   96  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) dopo  il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La previsione
di  cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di
materiali  o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 26. ";
   b) il  comma 2  e'  sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da
parte  di  ciascun  datore  di  lavoro  delle  imprese  del  piano di
sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui all'articolo 100, nonche' la
redazione   del   piano   operativo   di   sicurezza   costituiscono,
limitatamente  al  singolo  cantiere  interessato,  adempimento  alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo
26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3. ".