ART. 65
         (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   97  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1,  le  parole:  "vigila sulla" sono sostituite dalle
seguenti:   "verifica   le   condizioni   di   ",   le   parole:   "e
sull'applicazione"     sono    sostituite    dalle    seguenti:    "e
l'applicazione." ;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis.  In  relazione  ai  lavori  affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti,  gli  impianti  e le altre attivita' di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa
affidataria  corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza.
  3-ter)  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e
i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".