ART. 73 (Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: "Quando occorre effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare". 2. All'articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: "e delle tensioni presenti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche".