ART. 75
         (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  119  del decreto, dopo il comma 7, e' aggiunto il
seguente:  "7-bis.  Il  sollevamento  di  materiale  dagli scavi deve
essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".