ART. 77
         (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori
che  sono  eseguiti  ad  un'altezza  superiore ai m 2"sono sostituite
dalle  seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".