ART. 78
         (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  125,  del  decreto,  il comma 4 e' sostituito dal
seguente:  "4.  L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20
l'ultimo  impalcato;  dalla  parte interna dei montanti devono essere
applicati  correnti  e  tavola fermapiede a protezione esclusivamente
dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".