ART. 8
          (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) alla  lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
somme  eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a
seguito   di   economie   di   gestione  realizzatesi  nell'esercizio
finanziario  sono  riassegnate  al pertinente capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.";
  b)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  "d-bis)   puo'   erogare   prestazioni   di   assistenza  sanitaria
riabilitativa  non  ospedaliera,  previo  accordo quadro stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, su proposta del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentito
l'INAIL,  che  definisca le modalita' di erogazione delle prestazioni
da   parte   dell'INAIL,   senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
pubblica.".
  2.  All'articolo  9,  comma 6,  lettera i), del decreto, la parola:
"svolge" e' sostituta dalle seguenti: "puo' svolgere".
  3.All'articolo   9,  comma 7,  del  decreto,  alla  lettera  e)  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: " Le somme eventualmente
riversate  all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie
di  gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate
al  pertinente  capitolo  dello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.".