ART. 85
         (Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  148  del  decreto,  il  comma 1 e' sostituito dal
seguente:  "1.  Prima  di  procedere  alla  esecuzione  di  lavori su
lucernari,  tetti,  coperture  e  simili, fermo restando l'obbligo di
predisporre  misure  di  protezione collettiva, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.".