ART. 9 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: "finanziamento" sono inserite le seguenti: ", da parte dell'INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, "; b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: ", da parte dell'INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, "; c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: ", da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,"; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse gia' disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL."; e) al comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro," ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."; f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL puo' provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.".