ART. 9
         (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   11  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1,  lettera  a), dopo la parola: "finanziamento" sono
inserite  le  seguenti: ", da parte dell'INAIL e previo trasferimento
delle  necessarie  risorse  da  parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ";
   b) al  comma 1,  lettera b), dopo la parola: "finanziamento", sono
inserite  le seguenti: ", da parte dell'INAIL e delle regioni, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";
   c) al  comma 1,  lettera c), dopo la parola: "finanziamento", sono
inserite  le  seguenti:  ",  da  parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca.,  previo  trasferimento  delle
necessarie  risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali,";
   d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di
risorse  gia'  disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la
diffusione  di  soluzioni  tecnologiche  o  organizzative avanzate in
materia  di  salute  e  sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici
protocolli  di  intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e
l'INAIL.   Ai   fini   della   riduzione  del  tasso  dei  premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo 23
febbraio  2000,  n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui
al   comma 1   del   predetto   articolo  3,  si  tiene  anche  conto
dell'adozione  , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche
o   organizzative   di   cui   al   precedente   periodo,  verificate
dall'INAIL.";
   e) al  comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse
di  cui  al  comma 2  trasferite  dal  Ministero  del  lavoro e della
previdenza sociale, l'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "L'INAIL
finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralita' e
di  protocolli  con  le  parti sociali e le associazioni nazionali di
tutela  degli invalidi del lavoro," ed e' aggiunto infine il seguente
periodo:   "L'INAIL   svolge  tali  compiti  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
   f) dopo  il  comma 5  e'  inserito il seguente: "5-bis. Al fine di
garantire  il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure
necessarie  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n. 1124,  e  successive  modificazioni,  l'INAIL  puo'
provvedere  utilizzando  servizi  pubblici e privati, d'intesa con le
regioni  interessate.  L'INAIL  svolge  tali  compiti  con le risorse
finanziarie  disponibili a legislazione vigente e senza incremento di
oneri per le imprese.".