ART. 91
         (Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 165 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 165
      (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
   a) con  l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
   b) con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.
  2.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di  sicurezza  relativi  alla segnaletica di
sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,  11  e  12,  XXV,  punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per
l'intero,  XXVIII,  punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2,
XXXI,  punti  1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L'organo  di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.".