ART. 99
         (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.All'articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un
livello  di  rischio  uguale  od  inferiore  ai  livelli inferiori di
azione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e comunque rispettano le
prestazioni richieste dalle normative tecniche".