Art. 10. 
 
Valutazione degli alunni con difficolta' specifica  di  apprendimento
                                (DSA) 
 
  1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente  certificate,  la  valutazione  e  la  verifica   degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di  tali  alunni;  a  tali  fini,  nello  svolgimento  dell'attivita'
didattica e delle prove di esame, sono  adottati,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici  compensativi  e  dispensativi  ritenuti  piu'
idonei. 
  2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami  non  viene
fatta   menzione   delle   modalita'   di   svolgimento    e    della
differenziazione delle prove.