Art. 10.
Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento
(DSA)
1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita'
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu'
idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene
fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della
differenziazione delle prove.