Art. 11.
Valutazione degli alunni in ospedale
1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di
cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono
alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al
percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai
fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno,
ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.