Art. 12.

                   Province di Trento e di Bolzano

  1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  attribuite  in materia alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.