Art. 14.
Norme transitorie, finali e abrogazioni
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste
dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e'
effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale
n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni
relative al concorso della valutazione del comportamento alla
valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico
2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento
viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso;
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42,
sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione
dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al
pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva
dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della
riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo
ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale
deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere
adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali,
organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla
completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Nota all'art. 14:
- L'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, reca:
«Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009».
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
maggio 2007, n. 42, reca «Modalita' di attribuzione del
credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore».
- Si riporta il testo dell'art. 304 del decreto
legislativo 16 aprile 1995, n. 297, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:
«Art. 304 (Voto di educazione fisica). - 1. Il voto di
educazione fisica non e' compreso nel calcolo della media
dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione
alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli
alunni degli istituti magistrali il voto di educazione
fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai
fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della
dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono
essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione
fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa
dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli
istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati
esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione
fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione
magistrale superando la sola prova di teoria.».
- Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5,
reca «Studenti - Valutazione del comportamento - Criteri e
modalita' applicative della valutazione del comportamento».
- Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
vedere le note alle premesse.».