Art. 2.
Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e'
effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente
dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di
primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove
necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati
anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati
dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto
numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello
strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,
fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano
alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma
dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si
avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento
della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede
di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal
dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione
di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia
dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli
articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del
2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-
legge, e' espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato
secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato
nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico
espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e
riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la
frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della
validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1,
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla
valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento
da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
«Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche», vedere le note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero
ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
regolamento di disciplina degli alunni.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 11 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»:
«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico
insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno
prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno
centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti
annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico
1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi
sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di
cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la
nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione
riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che
non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle
graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della
sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova
analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo degli articoli 309 e 314, comma 2,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»:
«Art. 309 (Insegnamento della religione cattolica). - 1.
Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado l'insegnamento della religione cattolica e'
disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste
dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo
di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con
l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate
nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della
religione cattolica fanno parte della componente docente
negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri
degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in
luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente
e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si
sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente
alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
profitto che ne ritrae.».
«Art. 314 (Diritto dell'educazione e dell'istruzione). -
(Omissis).
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.».
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede» e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85,
supplemento ordinario.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'» vedere le note al titolo.
- Per il testo degli articoli 8, comma 1 e 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le
note alle premesse.