Art. 3. 
 
      Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione 
 
  1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  e
l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e
4-ter,  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  come
integrato dall'articolo 1, comma 4,  del  decreto-legge  7  settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176. 
  2. L'ammissione all'esame di  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 4-bis, del decreto legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e
successive modificazioni,  e'  disposta,  previo  accertamento  della
prescritta frequenza ai fini della  validita'  dell'anno  scolastico,
nei  confronti  dell'alunno  che  ha  conseguito  una  votazione  non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di  discipline
valutate con l'attribuzione di un unico  voto  secondo  l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore  a  sei  decimi.  Il
giudizio di idoneita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e  successive  modificazioni,  e'
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso
scolastico compiuto dall'allievo nella  scuola  secondaria  di  primo
grado. 
  3.  L'ammissione   dei   candidati   privatisti   e'   disciplinata
dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004,  e
successive modificazioni. 
  4. Alla valutazione conclusiva dell'esame  concorre  l'esito  della
prova scritta nazionale di cui  all'articolo  11,  comma  4-ter,  del
decreto legislativo n. 59 del 2004,  e  successive  modificazioni.  I
testi della prova sono scelti dal  Ministro  tra  quelli  predisposti
annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter. 
  5. L'esito dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  e'
espresso secondo le modalita' previste dall'articolo  185,  comma  4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge. 
  6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti  delle  prove
scritte e orali, ivi compresa la prova  di  cui  al  comma  4,  e  il
giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle  singole  prove  e  nel
giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore  per  frazione
pari o superiore a 0,5. 
  7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato
e all'attribuzione del voto finale concorrono solo  gli  esiti  delle
prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4. 
  8. Ai candidati che conseguono il punteggio di  dieci  decimi  puo'
essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice  con
decisione assunta all'unanimita'. 
  9. Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  testo  dell'art. 11, commi 4-bis, 4-ter e 6, del
          decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
          «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
          dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
          dell'art.  1  della  legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le
          note alle premesse.
             -  Per il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 7
          settembre  2007,  n.  147,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico   2007-2008   ed  in  materia  di  concorsi  per
          ricercatori universitari», si vedano le note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 185 del
          decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  relativo
          all'«Approvazione   del   testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado»:
             «4.  L'esito  dell'esame  conclusivo  del primo ciclo e'
          espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
          con   una   certificazione   analitica   dei  traguardi  di
          competenza  e  del livello globale di maturazione raggiunti
          dall'alunno;   conseguono   il  diploma  gli  studenti  che
          ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 96 del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
          in materia di protezione dei dati personali»:
             «2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 2, comma
          2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
          riservatezza.    Restano    altresi'   ferme   le   vigenti
          disposizioni  in  materia di pubblicazione dell'esito degli
          esami  mediante  affissione  nell'albo  dell'istituto  e di
          rilascio di diplomi e certificati.».