Art. 3.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione
1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e
l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e
4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come
integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11,
comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e
successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della
prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico,
nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il
giudizio di idoneita' di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e'
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo
grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata
dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della
prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I
testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti
annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e'
espresso secondo le modalita' previste dall'articolo 185, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove
scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il
giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione
pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato
e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle
prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo'
essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con
decisione assunta all'unanimita'.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nota all'art. 3:
- Per testo dell'art. 11, commi 4-bis, 4-ter e 6, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari», si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 185 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo
all'«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 96 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»:
«2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli
esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.».