Art. 4. 
 
  Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 
 
  1. La valutazione,  periodica  e  finale,  degli  apprendimenti  e'
effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo  5
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente  scolastico  o
da  suo  delegato,  con  deliberazione  assunta,  ove  necessario,  a
maggioranza.  I  docenti  di  sostegno,  contitolari  della   classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a
norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si  esprimono  con  un
unico voto. Il personale docente esterno e  gli  esperti  di  cui  si
avvale  la  scuola,  che  svolgono  attivita'  o   insegnamenti   per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i docenti incaricati  delle  attivita'  alternative  all'insegnamento
della religione  cattolica,  forniscono  preventivamente  ai  docenti
della classe elementi conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  il
profitto raggiunto da ciascun alunno. 
  2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni
e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge.  Il
voto  numerico  e'  riportato  anche  in  lettere  nel  documento  di
valutazione.  La  valutazione   del   comportamento   concorre   alla
determinazione dei  crediti  scolastici  e  dei  punteggi  utili  per
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 
  3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall'articolo 309  del  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, ed e' comunque  espressa  senza  attribuzione  di  voto
numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al  punto
5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
  4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di  lavoro  fanno
parte integrante  dei  percorsi  formativi  personalizzati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005,  n.
77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti
relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai  sensi  del
predetto decreto legislativo, avvengono secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 
  5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che  in  sede  di
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore  a
sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1,  secondo  periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297  del  1994,  una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o  gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un  unico  voto  secondo
l'ordinamento vigente. La valutazione finale  degli  apprendimenti  e
del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 
  6. Nello scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe  sospende  il
giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in  una
o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di  non
promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo  a  tutte
le discipline  e'  comunicato  alle  famiglie.  A  conclusione  degli
interventi  didattici  programmati  per  il  recupero  delle  carenze
rilevate, il consiglio di  classe,  in  sede  di  integrazione  dello
scrutinio finale, previo  accertamento  del  recupero  delle  carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e
comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti
dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in  caso  di
esito positivo, comporta l'ammissione  alla  frequenza  della  classe
successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 
 
          Nota all'art. 4:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  16  aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e grado»:
             «Art.  5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di
          classe).  -  1.  Il  consiglio di intersezione nella scuola
          materna,   il   consiglio   di   interclasse  nelle  scuole
          elementari  e  il  consiglio  di  classe  negli istituti di
          istruzione  secondaria  sono  rispettivamente  composti dai
          docenti  delle  sezioni  dello  stesso  plesso nella scuola
          materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
          stesso  ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
          e   dai   docenti  di  ogni  singola  classe  nella  scuola
          secondaria.  Fanno  parte del consiglio di intersezione, di
          interclasse  e  del  consiglio di classe anche i docenti di
          sostegno   che  ai  sensi  dell'art.  315,  comma  5,  sono
          contitolari delle classi interessate.
             1-bis.  Gli  insegnanti tecnico-pratici, anche quando il
          loro  insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
          pieno  titolo  e  con  pienezza  di  voto deliberativo, del
          consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
          periodiche   e   finali   relative   alle  materie  il  cui
          insegnamento  e'  svolto  in compresenza sono autonomamente
          formulate,   per   gli   ambiti  di  rispettiva  competenza
          didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.
          Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla
          base  delle  proposte  formulate, nonche' degli elementi di
          giudizio forniti dai due docenti interessati.
             2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione,
          di interclasse o di classe:
              a)  nella scuola materna e nella scuola elementare, per
          ciascuna  delle  sezioni  o  delle  classi  interessate  un
          rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
              b)  nella  scuola  media, quattro rappresentanti eletti
          dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
              c)    nella    scuola    secondaria    superiore,   due
          rappresentanti  eletti  dai  genitori degli alunni iscritti
          alla  classe,  nonche'  due  rappresentanti degli studenti,
          eletti dagli studenti della classe;
              d)  nei  corsi  serali  per  lavoratori  studenti,  tre
          rappresentanti  degli  studenti  della classe, eletti dagli
          studenti della classe.
             3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio
          di  classe  e  di interclasse puo' partecipare, qualora non
          faccia  gia'  parte del consiglio stesso, un rappresentante
          dei  genitori  degli  alunni  iscritti  alla  classe o alle
          classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti
          in  Italia  che  abbiano  la  cittadinanza di uno dei Paesi
          membri della Comunita' europea.
             4.   Del  consiglio  di  classe  fanno  parte  a  titolo
          consultivo  anche gli assistenti addetti alle esercitazioni
          di    laboratorio    che   coadiuvano   i   docenti   delle
          corrispondenti   materie  tecniche  e  scientifiche,  negli
          istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
          Le  proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
          sono   formulate   dai   docenti   di  materie  tecniche  e
          scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
             5.   Le   funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono
          attribuite  dal direttore didattico o dal preside a uno dei
          docenti membro del consiglio stesso.
             6.   Le   competenze  relative  alla  realizzazione  del
          coordinamento  didattico  e  dei rapporti interdisciplinari
          spettano  al consiglio di intersezione, di interclasse e di
          classe con la sola presenza dei docenti.
             7.  Negli  istituti  e  scuole  di istruzione secondaria
          superiore,   le   competenze   relative   alla  valutazione
          periodica  e  finale  degli alunni spettano al consiglio di
          classe con la sola presenza dei docenti.
             8.  I  consigli  di  intersezione,  di  interclasse e di
          classe   sono   presieduti  rispettivamente  dal  direttore
          didattico  e  dal  preside oppure da un docente, membro del
          consiglio,   loro   delegato;  si  riuniscono  in  ore  non
          coincidenti  con  l'orario  delle  lezioni,  col compito di
          formulare  al  collegio  dei  docenti  proposte  in  ordine
          all'azione   educativa  e  didattica  e  ad  iniziative  di
          sperimentazione  e  con  quello di agevolare ed estendere i
          rapporti  reciproci  tra  docenti,  genitori  ed alunni. In
          particolare   esercitano   le   competenze  in  materia  di
          programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
          articoli  126,  145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni
          altro  argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
          leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
             9.  Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275.
             10. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275.
             11. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275.».
             -  Per  il  testo  degli  articoli 309 e 314 del decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, concernente «Testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado»
          vedere le note all'art. 2.
             -  Per la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica
          ed  esecuzione  dell'accordo  con  protocollo  addizionale,
          firmato  a  Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche
          al  Concordato  lateranense  dell'11  febbraio 1929, tra la
          Repubblica  italiana  e  la  Santa  Sede»,  vedere  le note
          all'art. 2.
             -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
          legislativo  15  aprile  2005,  n. 77, recante «Definizione
          delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
          a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
             «2.  I  periodi  di apprendimento mediante esperienze di
          lavoro   fanno  parte  integrante  dei  percorsi  formativi
          personalizzati,   volti   alla  realizzazione  del  profilo
          educativo,  culturale  e professionale del corso di studi e
          degli  obiettivi  generali  e  specifici  di  apprendimento
          stabiliti a livello nazionale e regionale.».
             -  Per  il  testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15
          aprile  2005,  n.  77,  recante  «Definizione  delle  norme
          generali  relative  all'alternanza  scuola-lavoro,  a norma
          dell'art.  4  della  legge  28 marzo 2003, n. 53» vedere le
          note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 193 del
          decreto   legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado»:
             «1.  I  voti  di profitto e di condotta degli alunni, ai
          fini  della  promozione  alle classi successive alla prima,
          sono  deliberati  dal  consiglio di classe al termine delle
          lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione e'
          conferita   agli  alunni  che  abbiano  ottenuto  voto  non
          inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun
          gruppo  di  discipline.  Gli studenti che, al termine delle
          lezioni,  a  giudizio  del  consiglio di classe non possano
          essere   valutati,   per  malattia  o  trasferimento  della
          famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle
          lezioni  dell'anno  scolastico successivo, prove suppletive
          che  si  concludono  con  un  giudizio  di ammissione o non
          ammissione alla classe successiva.».