Art. 4.
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e'
effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o
da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a
norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si
avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento
della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni
e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il
voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di
valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto
numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto
5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti
relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del
predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e
del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il
giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una
o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non
promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte
le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti
dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe
successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado»:
«Art. 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe). - 1. Il consiglio di intersezione nella scuola
materna, il consiglio di interclasse nelle scuole
elementari e il consiglio di classe negli istituti di
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola
materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
e dai docenti di ogni singola classe nella scuola
secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di
sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono
contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il
loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del
consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali relative alle materie il cui
insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente
formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.
Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla
base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di
giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione,
di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per
ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alla classe, nonche' due rappresentanti degli studenti,
eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre
rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli
studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio
di classe e di interclasse puo' partecipare, qualora non
faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante
dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle
classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti
in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi
membri della Comunita' europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo
consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni
di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli
istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, le competenze relative alla valutazione
periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di
classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di
classe sono presieduti rispettivamente dal direttore
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del
consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In
particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni
altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
10. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
11. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.».
- Per il testo degli articoli 309 e 314 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente «Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»
vedere le note all'art. 2.
- Per la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica
ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede», vedere le note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati, volti alla realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi e
degli obiettivi generali e specifici di apprendimento
stabiliti a livello nazionale e regionale.».
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma
dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» vedere le
note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 193 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»:
«1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai
fini della promozione alle classi successive alla prima,
sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle
lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione e'
conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non
inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun
gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle
lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano
essere valutati, per malattia o trasferimento della
famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive
che si concludono con un giudizio di ammissione o non
ammissione alla classe successiva.».