Art. 5.
Assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal
regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Nota all'art. 5:
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.