Art. 5. 
 
               Assolvimento dell'obbligo di istruzione 
 
  1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto  previsto  dal
regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n.  139,  nel  quadro  del  diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui  al  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il testo del decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  22  agosto  2007,  n. 139, recante «Regolamento
          recante  norme  in  materia  di adempimento dell'obbligo di
          istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296» vedere le note alle premesse.
             -  Per  il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005,
          n.  76,  recante  «Definizione  delle  norme  generali  sul
          diritto-dovere  all'istruzione  e  alla formazione, a norma
          dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c), della legge 28 marzo
          2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
             -  Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n.  226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.