Art. 6. 
 
  Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 
 
  1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione
non inferiore a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di
discipline valutate con  l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a  sei
decimi sono ammessi all'esame di Stato. 
  2. Sono ammessi,  a  domanda,  direttamente  agli  esami  di  Stato
conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello  scrutinio
finale della penultima classe, non meno di otto  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e  non  meno  di  otto  decimi  nel
comportamento, che hanno  seguito  un  regolare  corso  di  studi  di
istruzione secondaria di secondo grado  e  che  hanno  riportato  una
votazione non inferiore a  sette  decimi  in  ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel  comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti  il  penultimo,  senza
essere incorsi in ripetenze  nei  due  anni  predetti.  Le  votazioni
suddette  non  si  riferiscono   all'insegnamento   della   religione
cattolica. 
  3. In  sede  di  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe,  cui
partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti  di
educazione fisica, gli  insegnanti  tecnico-pratici  nelle  modalita'
previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui  al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni, i docenti  di  sostegno,  nonche'  gli  insegnanti  di
religione cattolica limitatamente agli alunni  che  si  avvalgono  di
quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio  per  il  credito
scolastico di cui all'articolo 11 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. 
  4. Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Nota all'art. 6:
             - Per il testo dell'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto
          legislativo  16  aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e grado», vedere le note all'art. 4.
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, relativo al «Regolamento
          recante  disciplina  degli  esami  di  Stato conclusivi dei
          corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma
          dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» vedere le
          note alle premesse.
             -  Per  il  testo  del  comma 2 dell'art. 96 del decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in
          materia  di  protezione dei dati personali», vedere le note
          all'art. 3.