Art. 6.
Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato
conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni
suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione
cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui
partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di
educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita'
previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di
religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di
quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito
scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado», vedere le note all'art. 4.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, relativo al «Regolamento
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma
dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» vedere le
note alle premesse.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 96 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», vedere le note
all'art. 3.