Art. 7. 
 
                    Valutazione del comportamento 
 
  1. La valutazione  del  comportamento  degli  alunni  nelle  scuole
secondarie di primo e di secondo grado, di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile basata sulla  consapevolezza  che  la  liberta'  personale  si
realizza nell'adempimento  dei  propri  doveri,  nella  conoscenza  e
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui  e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare. Dette regole si ispirano  ai  principi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  24  giugno  1998,  n.
249, e successive modificazioni. 
  2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal  consiglio  di
classe  nei  confronti  dell'alunno  cui  sia  stata  precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive  modificazioni,  e  al  quale  si  possa   attribuire   la
responsabilita' nei contesti di cui al comma 1  dell'articolo  2  del
decreto-legge, dei comportamenti: 
   a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,  e  successive
modificazioni; 
   b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5  dell'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni. 
  3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma  2
e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare,
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente,  anche  in  sede  di  elaborazione  del  piano  dell'offerta
formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla
valorizzazione  dei  comportamenti  positivi,  alla  prevenzione   di
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto,
dal patto educativo di corresponsabilita' di cui  all'articolo  5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita'
scolastica e  del  territorio.  In  nessun  modo  le  sanzioni  sulla
condotta possono essere applicate  agli  alunni  che  manifestino  la
propria opinione come previsto dall'articolo  21  della  Costituzione
della Repubblica italiana. 
 
          Nota all'art. 7:
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al «Regolamento
          recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
          scuola secondaria», vedere le note alle premesse.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 21 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art. 21 (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
          il  proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
          mezzo  di diffusione). - La stampa non puo' essere soggetta
          ad autorizzazioni o censure.
             Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato
          dell'Autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
          la  legge  sulla  stampa  espressamente lo autorizzi, o nel
          caso   di  violazione  delle  norme  che  la  legge  stessa
          prescriva per l'indicazione dei responsabili.
             In  tali  casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
          possibile    il    tempestivo   intervento   dell'Autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere  eseguito  da  ufficiali di polizia giudiziaria, che
          devono  immediatamente,  e  non mai oltre ventiquattro ore,
          fare  denunzia  all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
          convalida  nelle  ventiquattro ore successive, il sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
             La   legge   puo'  stabilire,  con  norme  di  carattere
          generale,  che  siano  resi  noti  i mezzi di finanziamento
          della stampa periodica.
             Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
          tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
          legge  stabilisce  provvedimenti  adeguati  a prevenire e a
          reprimere le violazioni.».