Art. 7.
Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di
classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la
responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2
e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta
formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto,
dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita'
scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla
condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la
propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione
della Repubblica italiana.
Nota all'art. 7:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al «Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria», vedere le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 21 (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione). - La stampa non puo' essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».