Art. 8.
Certificazione delle competenze
1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli
alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria
e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado,
accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono
utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le
abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata
dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle
competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione
professionale, e' definita dall'articolo 20 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e'
disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e
successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e
ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle
indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni
internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i
modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite
dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede
ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente
regolamento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296», vedere le note alle premesse.
- Il testo dell'Accordo 28 ottobre 2004 in Conferenza
Unificata stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, i comuni e le comunita' montane per la
certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei
crediti formativi (Repertorio atti n. 790/CU), e' stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6
dicembre 2004, n. 286.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
- Per il testo della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore», vedere le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
«Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche», vedere le note alle premesse.